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          STATUTO ASSOCIAZIONE 



Titolo I Costituzione e Finalità


Art. 1 Costituzione

È costituita con sede in Torino (TO) via Giovanni Martina  n. 25 un’Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di 

“ MILLE GENITORI ”.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.


Art. 2  Scopi e finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

La missione è l’autonomia lavorativa e abitativa, in particolare delle persone con disabilità, seguendo un percorso di accompagnamento da parte delle famiglie di origine, ai cui bisogni l’associazione si rivolge in  armonia con i bisogni delle persone con disabilità.

Altre finalità principali :

  • Creazione di attività di impresa sociale per la persona con disabilità con progetti dedicati

  • Sostegno alla famiglia tramite momenti di condivisione includendo i siblings


Scopo dell'Associazione è in particolare:

  1. rappresentare le persone con disabilità nei loro diritti positivi e umani, come singoli e come gruppo sociale, mediante adeguate forme di patrocinio e di informazione, al fine di sensibilizzare la società all’inclusione della persona con disabilità, sostenere  le famiglie nelle difficoltà quotidiane attraverso gruppi di auto mutuo aiuto che perseguano la soluzione di problemi (problem solving) e favorire la realizzazione di attività di impresa sociale con progetti dedicati all’inserimento di persone con disabilità;

  2. promuovere l’integrale attuazione dei principi costituzionali concernenti l’uguaglianza, l’assistenza sociale ed economica, alla vita autonoma e indipendente, il diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale ed al lavoro, nel quadro della sicurezza, della solidarietà sociale e secondo le linee indicate dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

  3. sollecitare il definitivo superamento della tradizionale organizzazione e ideologia assistenzialistica, mediante servizi e prestazioni socio-sanitarie di prevenzione, di riabilitazione e di socializzazione, al fine di conseguire la libertà dal bisogno e l’uguaglianza di opportunità, nell’ambito del pluralismo istituzionale e delle autonomie locali. In particolare dare risalto e valorizzare l’azione fondamentale del caregiver famigliare;

  4. sviluppare la propria azione in collegamento permanente con le organizzazioni sociali, sindacali e di volontariato, per inserire le rivendicazioni delle persone con disabilità nel contesto delle politiche per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini, nonché stabilire rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organismi e i programmi della comunità europea riguardanti le persone con disabilità e le loro famiglie;

  5. assumere e rivendicare ogni iniziativa legislativa, nazionale e regionale, necessaria per garantire e migliorare l’inserimento delle persone con disabilità in tutte le espressioni della vita sociale, culturale ed economica, politica e ricreativa, al fine di evitare le situazioni di isolamento, di passività e di allontanamento dalla famiglia e dal normale contesto di vita;

  6. attuare studi, ricerche ed attività informative e formative circa la situazione delle persone con disabilità, e delle loro famiglie, sulle condizioni legislative, sociali, tecniche ed organizzative della loro inclusione e riabilitazione;

  7. combattere e denunciare ogni forma di discriminazione, di rifiuto, di reclusione, di emarginazione e di speculazione economica nei confronti delle persone con disabilità, sia che si verifichino in istituzioni specializzate, sia che si manifestino nelle sedi e nelle organizzazioni della vita collettiva;

  8. realizzare in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e in genere con tutte le istituzioni pubbliche e private, servizi e interventi integrativi riferiti al diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, all’autonomia personale e al tempo libero.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all’articolo 5 del presente statuto.


L’Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. 


Art. 3 Durata 

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 24 del presente statuto



Titolo II Attività esercitate


Art. 4 Attività di interesse generale 

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività :

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e per l’inclusione della persona con disabilità quali a titolo esemplificativo:

- attività teatrali, cinematografiche, di danza e di arteterapia attraverso la realizzazione di laboratori, corsi, stage, incontri ecc;

- attività, corsi, laboratori, incontri musicali di canto e corali;

- attività finalizzate all’organizzazione e gestione del tempo libero in particolare delle persone con disabilità e delle loro delle famiglie in particolare durante i fine settimana e durante le vacanze estive;

  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni a titolo esemplificativo attraverso la realizzazione di web-radio sociale con conduzione e realizzazione di programmi a cura delle persone con disabilità;

  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso per promuoverne l’apertura verso l’accessibilità  anche in collaborazione con attività turistiche esistenti sul territori;

  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al    successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

  • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi in particolare per le persone con disabilità e loro famiglie quale:

  • punto d’incontro delle persone con disabilità e delle loro famiglie

  • luogo dove organizzare e acquisire, con l’ausilio di professionisti (psicologi, educatori, ecc.) percorsi di autonomia e indipendenza e consolidare abilità relazionali, occupazionali, lavorative attraverso corsi di cucina, di organizzazione domestica, di gestione del denaro e di attività sul territorio ecc.;

  • agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni anche attraverso la gestione di orti urbani;

  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di interesse generale e attività sportive paralimpiche integrate e a favore dei disabili e delle loro famiglie;

  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.


Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni,secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

  • somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e famigliari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo117/2017;

  • attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e utili a favorire la promozione e l’autonomia delle persone con disabilità e con il coinvolgimento delle loro famiglie quali a titolo esemplificativo attività di ristorazione e/o catering sociale, condotte da persone con disabilità e/o vendita di manufatti e beni prodotti, creazione  di imprese sociali ;

  • ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.


Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni epromuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite,senza fini di lucro, neanche indiretti. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendentenel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicatisul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.



Titolo III Funzionamento


Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L’esercizio sociale si svolge dal 1 settembre al 31 agosto  di ogni anno. 

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.



Art. 8 Bilancio Sociale 

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.


Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  •  dai beni mobili e immobili di proprietà;

  •  dalle eccedenze degli esercizi annuali;

  •  da donazioni, erogazioni, lasciti;

  •  da quote di partecipazioni societarie;

  •  da obbligazioni e altri titoli pubblici;

  •  dal fondo di riserva;

  •  da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto. 


Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote annuali di tesseramento dei soci;

  • dai proventi della gestione del patrimonio;

  • dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;

  • dalle attività di raccolta fondi;

  • dai contributi di soci e di altre persone fisiche;

  • dai contributi di Enti Pubblici e privati;

  • dalle convenzioni con Enti Pubblici;

  • dalle erogazioni liberali;

  • dai titoli di solidarietà;

  • da attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.


Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri socialiobbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.


Art.12 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.



Titolo IV I Soci


Art.13 Adesione all'Associazione

Chiunque può aderire all’associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

I soci si dividono in Soci Fondatori (che erano presenti nell’atto costitutivo) e i Soci Oordinari (accettati di volta in volta, dietro loro espressa domanda, dal Direttivo). I Soci Fondatori non hanno diritti/doveri diversi da quelli dei Soci Ordinari e pagano tutti la medesima quota sociale.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo,indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o altro componente del consiglio a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. 

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. 

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.


Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a partecipare alle assemblee; 

d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

e) ad approvare i bilanci;

f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi. 

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo


Art.15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell’Associazione;

b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.


Art. 16 Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l’associazione:

a) per dimissioni;

b) per scioglimento volontario dell’Associazione;

c) per decesso;

d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell’associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;

h) per morosità protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.



Titolo V Organi dell'Associazione


Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

  • L’Assemblea Sociale;

  • Il Consiglio Direttivo;

  • Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.


Art. 18 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

  • approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

  • approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

  • delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

            Sia in via ordinaria che straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  • approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso; 

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 

  • delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. 

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione 


Art. 19 Il Consiglio Direttivo

E’ eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 13 ? membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere socia dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

  • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

  • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

  • attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;

  • assegna gli incarichi di lavoro;

  • approva i programmi di Attività;

  • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

  • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

  • elabora i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;

  • documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;

  • elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

  • delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il  Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.


Art. 20 Il Presidente

E’ eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.


Art. 21 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. 

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.



Titolo VI Disposizioni varie e finali


Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce,fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commercialeper le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti. 


Art. 23 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quantonon è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.


Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.


Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

STATUTO ASSOCIAZIONE: Di cosa ci occupiamo
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